Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 set 2022
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
a) sistema I&R: il sistema nazionale di identificazione e
registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto;
b) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, già istituita con l', comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;
c) certificato di identità digitale: il certificato elettronico di abilitazione per l'accesso alla BDN;
d) attività: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all', punto 27), del regolamento, e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico;
e) allevamento: attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento.
In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico;
f) allevamento familiare: attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente secondo le modalità previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti;
g) centro di raccolta: stabilimento riconosciuto ai sensi dell' del presente decreto e degli del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'Unione europea;
h) stalla di transito per ungulati: attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso;
i) stabilimento per il ricovero collettivo di equini: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari;
l) pascolo: stabilimento destinato al pascolamento di ungulati detenuti;
m) fiere, mostre e mercati per ungulati o pollame: attività per la stabulazione temporanea degli animali provenienti da più luoghi e stabilimenti per fini commerciali o espositivi;
n) mezzi di identificazione: mezzi autorizzati dal Ministero della salute per l'identificazione degli animali;
o) fornitore dei mezzi di identificazione degli animali: la persona fisica o giuridica autorizzata alla fornitura e distribuzione dei mezzi di identificazione e inserita nell'elenco di cui all';
p) Autorità competente: il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e le aziende sanitarie locali, di seguito denominate «ASL», e, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le altre amministrazioni ai sensi dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
q) manuale operativo: il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R, emanato ai sensi
dell', comma 1;
r) capannone: locale o recinto di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di pollame o di volatili in cattività oppure un insieme di animali;
s) insieme di animali: l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attività, le cui informazioni sono registrate in BDN con le modalità previste dal manuale operativo;
t) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. Tali eventi sono registrati in BDN direttamente dall'operatore o da suo delegato con le modalità di cui al manuale operativo;
u) organismo di rilascio: l'organismo delegato di cui all', paragrafo 1, punto 25), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, autorizzato conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 2016/429, per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R degli equini,
compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, come indicato nel manuale operativo;
v) macello: come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
z) Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di seguito denominato «SINAC»: sezione della BDN in cui sono registrate le informazioni inerenti agli animali da compagnia, con le modalità di cui all', comma 3;
aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attività di allevamento di animali delle specie di cui all'allegato I del regolamento, come descritti nel manuale operativo;
bb) stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti;
cc) CSN: il Centro servizi nazionale per l'epidemiologia, programmazione e informazione, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di cui si avvale il Ministero della salute per l'identificazione e registrazione degli animali.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento e nei suoi atti delegati e di esecuzione.
3. Gli stabilimenti di cui all', comma 3, come descritti all' del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e nel manuale operativo, sono:
a) gli stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti;
b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia;
c) le collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, inclusi i giardini zoologici di cui all', comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede fissa;
e) i posti di controllo;
f) gli stabilimenti con status confinato;
g) gli stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale;
h) gli stabilimenti di materiale germinale;
i) gli stabilimenti di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-2