Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5 e 6
In vigore dal 27 set 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore e l'operatore che effettua operazioni di raccolta di animali senza stabilimento, che non adempie all'obbligo di registrazione in BDN previsto dall', comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 7.500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di riconoscimento previsto dall', comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 50.000 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando il riconoscimento è stato sospeso o revocato.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di comunicazione delle modifiche e cessazione delle attività previsto all', comma 5, lettera c), e all', comma 5, lettera e), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascuna informazione che non è stata comunicata nei tempi previsti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stalle di transito che detiene ungulati per un tempo superiore a quanto previsto dall', comma 5, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. La sanzione è applicata:
a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell', comma 1, oppure
b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione.
Storico versioni
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