Art. 24
Formazione
In vigore dal 27 set 2022
1. In attuazione dell', paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in
conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell' del regolamento.
2. Le spese di partecipazione degli eventi formativi di cui al comma 1 sono a carico degli operatori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-24