Capo II
Art. 9
Attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cybersicurezza
In vigore dal 4 set 2022
1. Allo scopo di elevare il livello nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia può realizzare progetti di ricerca, ivi inclusi quelli per lo sviluppo di software, e di formazione, anche in collaborazione con università, centri di ricerca o laboratori specializzati nel campo della valutazione della sicurezza informatica, anche nel contesto di attività di supporto alla standardizzazione a livello nazionale, europeo ed internazionale.
2. L'Agenzia monitora gli sviluppi nel campo della certificazione della cybersicurezza, anche consultando i portatori di interesse nazionale del settore e scambiando informazioni, esperienze e buone pratiche con la Commissione europea e le altre autorità nazionali della cybersicurezza.
3. Conformemente all'articolo 57 del Regolamento ed in assenza di un sistema europeo di certificazione, l'Agenzia può introdurre sistemi di certificazione nazionali della cybersicurezza, per prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;123#art-9