Capo II

Art. 4

Designazione dell'autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, organizzazione e procedure per lo svolgimento dei compiti in ambito nazionale di certificazione della cybersicurezza

In vigore dal 4 set 2022
1. L'Agenzia, ai sensi degli , comma 1, lettera e), e 16, comma 12, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è l'autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento. 2. Con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell', comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, sono definite l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia quale Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza e sono definite le modalità applicative delle attività di cui al presente Capo e all'. Il predetto provvedimento dispone altresì che le attività dell'Agenzia relative al rilascio di certificati europei di cybersicurezza di cui all', comma 1, siano rigorosamente separate dalle attività di vigilanza di cui all' e che tali attività siano svolte indipendentemente le une dalle altre, nell'ambito di due distinte Divisioni di cui all', comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223. L'Agenzia partecipa alle attività internazionali dell'ECCG e del comitato ai sensi degli articoli 62 e 66 del Regolamento con proprio personale. 3. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia, inerenti la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi, la formazione del personale tecnico ed amministrativo, la ricerca e l'innovazione, la realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, l'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, l'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, la vigilanza, l'accreditamento, il rinnovo e l'estensione dell'organismo di cui all', comma 1, le missioni nazionali ed internazionali e le spese generali, è autorizzata la spesa di 657.500 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.500 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell', comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;123#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo