Capo II
Art. 5
Vigilanza nazionale
In vigore dal 4 set 2022
1. L'Agenzia realizza l'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale ai fini della corretta applicazione delle regole previste dai sistemi europei di certificazione della cybersicurezza, con riferimento ai certificati di cybersicurezza ed alle dichiarazioni UE di conformità emessi nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere a) e b), del Regolamento, vigilando sui fornitori e fabbricanti emittenti le dichiarazioni UE di conformità, sui titolari di certificati europei di cybersicurezza e sugli organismi di valutazione della conformità, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento. L'Agenzia, inoltre, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere c), d) ed e), del Regolamento:
a) fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento nonché quanto stabilito alla lettera b) del presente comma, assiste e sostiene attivamente l'Organismo di accreditamento nel monitoraggio e nella vigilanza delle attività degli organismi di valutazione della conformità ai fini del Regolamento. Le modalità di sostegno ed assistenza dell'Agenzia all'Organismo di accreditamento per l'attività di vigilanza sono disciplinate da apposita convenzione o protocollo di intesa fra i medesimi soggetti;
b) monitora e vigila sulle attività degli organismi di valutazione della conformità pubblici di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento;
c) ove previsto dal sistema di certificazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, autorizza gli organismi di valutazione della conformità a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento, e limita, sospende o revoca l'autorizzazione esistente qualora violino le prescrizioni del Regolamento medesimo, dandone notizia all'Organismo di accreditamento.
2. L'Agenzia, nello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, opera anche in collaborazione con altre autorità di vigilanza del mercato competenti in Italia e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere a) ed h), del Regolamento. L'Agenzia esegue l'attività di vigilanza di cui al comma 1 anche in collaborazione con le Forze dell'ordine.
3. L'Agenzia, nell'attività di vigilanza di cui al comma 1, può effettuare, nei confronti degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cybersicurezza e degli emittenti le dichiarazioni di conformità UE, indagini ed audit, ottenendo informazioni anche tramite l'accesso ai locali degli organismi di valutazione della conformità o dei titolari dei certificati europei di cybersicurezza, revocare certificati ai sensi del comma 4, irrogare sanzioni pecuniarie ed accessorie ai sensi dell'. L'attività di vigilanza dell'Agenzia può prevedere prelievi di prodotti.
4. Nel caso in cui l'Agenzia, in esito alle attività di vigilanza di cui al comma 1, accerti l'emissione di un certificato non conforme, rilasciato ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4, 5, lettera b), o 6, lettere a) e b), del Regolamento, il certificato è sottoposto a revoca:
a) per il livello di affidabilità elevato;
b) per il livello di affidabilità di base o sostanziale nel caso in cui il certificato non conforme sia relativo ad un prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC che ha comportato un concreto e dimostrato pregiudizio ad un servizio essenziale ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, o a un servizio di comunicazione elettronica ai sensi dell', comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o alla salute o all'incolumità personale;
c) se previsto espressamente dallo specifico sistema europeo di certificazione.
5. Nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 4 l'Agenzia provvede direttamente alla revoca del certificato. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 4 l'Agenzia chiede all'organismo emittente il certificato di provvedere alla revoca del certificato entro e non oltre cinque giorni e, in caso di inottemperanza, provvede direttamente entro i successivi cinque giorni. Nella fattispecie di cui alla lettera c) del comma 4 si provvede in base alle regole stabilite dal sistema specifico di certificazione.
6. Accertata l'emissione di un certificato non conforme rilasciato ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4, 5, lettera b), o 6, lettere a) e b), del Regolamento, in esito alle attività di vigilanza di cui al comma 1, fatti salvi i casi di revoca di cui alle lettere a), b) o c) del comma 4, l'Agenzia chiede all'organismo che ha emesso il certificato di ripetere in tutto o in parte l'attività di valutazione o integrare l'attività di valutazione con ulteriori verifiche e ricondurre il certificato a conformità entro centoventi giorni o revocare il certificato. In caso di mancata riconduzione a conformità o mancata revoca del certificato non conforme da parte dell'organismo, il certificato decade. La riconduzione a conformità o la revoca del certificato sono divulgate ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera s), del Regolamento.
7. L'Agenzia, per le prove tecniche nell'ambito delle attività di cui al comma 1, può effettuare valutazioni di sicurezza informatica anche attraverso esperti esterni o laboratori di prova abilitati dall'Agenzia, ai sensi dell', comma 4, e iscritti nell'elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le attività di vigilanza nazionale.
8. È fatto obbligo agli organismi di valutazione della conformità, ai titolari dei certificati europei di cybersicurezza ed agli emittenti delle dichiarazioni di conformità durante l'attività di vigilanza a cui sono sottoposti di cooperare con l'Agenzia nell'attività di verifica sui certificati e sulle dichiarazioni UE da essi emessi. Gli stessi mettono a disposizione, su richiesta dell'Agenzia, tutti i documenti di valutazione necessari per dimostrare la conformità dei certificati e le dichiarazioni oggetto di verifica da parte dell'Agenzia assieme agli strumenti di valutazione eventualmente forniti dal fabbricante o dal fornitore nell'attività di valutazione come indicato nei rapporti di valutazione. L'onere della prova della conformità di certificati e dichiarazioni è in capo agli organismi di valutazione della conformità, ai titolari dei certificati o agli emittenti delle dichiarazioni di conformità.
9. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 8 e 9 per i controlli effettuati dall'Agenzia e relativi in particolare all'impiego del personale in forza all'Agenzia, della strumentazione utilizzata nelle prove e dei materiali di consumo e per le missioni e spese generali, sono a carico dell'organismo di valutazione della conformità, del titolare del certificato o dell'emittente della dichiarazione UE di conformità sottoposto all'attività di vigilanza. Nel caso in cui l'attività di vigilanza includa ulteriori spese, tra cui l'utilizzo di laboratori di prova esterni ed eventuali spese di trasporto per prodotti prelevati o sequestrati da sottoporre a verifica, le ulteriori spese sono ugualmente a carico del soggetto sottoposto all'attività di vigilanza. Le somme di cui al presente comma sono determinate e sono da corrispondere ai sensi dell'.
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