Capo II

Art. 7

Dichiarazioni UE di conformità

In vigore dal 4 set 2022
1. In un sistema di certificazione in cui è autorizzata l'autovalutazione di conformità ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, i fornitori o fabbricanti di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC possono rilasciare sotto la propria responsabilità dichiarazioni UE di conformità di livello di base per dimostrare il rispetto di requisiti tecnici previsti nel sistema. 2. Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC rende disponibile all'Agenzia, per il periodo stabilito nel corrispondente sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera q), del Regolamento, la dichiarazione UE di conformità, la documentazione tecnica e tutte le altre informazioni pertinenti relative alla conformità dei prodotti TIC o servizi TIC al sistema. Una copia della dichiarazione UE di conformità è trasmessa all'Agenzia e all'ENISA. 3. Ove l'Agenzia accerti la non conformità di una dichiarazione UE di conformità in esito alle attività di vigilanza di cui all', comma 1, è fatto obbligo al fabbricante o fornitore emittente di revisionare o revocare la dichiarazione UE di conformità entro trenta giorni dandone comunicazione all'Agenzia e all'ENISA, salvo diversa disposizione dello specifico sistema di certificazione. 4. Il rilascio di una dichiarazione UE di conformità è volontario, salvo diversamente specificato nel diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4 del Regolamento. In mancanza di un diritto dell'Unione armonizzato, l'Agenzia può stabilire l'obbligatorietà della dichiarazione UE di conformità nelle fattispecie di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;123#art-7

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