Capo III

Art. 12

Ricorso all'autorità giudiziaria

In vigore dal 4 set 2022
1. Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche possono proporre impugnazione avverso: a) le decisioni assunte dall'Agenzia o dagli organismi di valutazione della conformità, anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cybersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche; b) il mancato o parziale accoglimento di un reclamo presentato all'Agenzia o agli organismi di valutazione della conformità. 2. A norma del presente articolo, i ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia sono presentati dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio e quelli contro le decisioni degli altri organismi di valutazione della conformità al tribunale amministrativo del luogo ove è ubicata la sede di tali organismi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;123#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo