Capo III
Art. 12
12 / 15Ricorso all'autorità giudiziaria
In vigore dal 4 set 2022
1. Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche possono proporre impugnazione avverso:
a) le decisioni assunte dall'Agenzia o dagli organismi di valutazione della conformità, anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cybersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche;
b) il mancato o parziale accoglimento di un reclamo presentato all'Agenzia o agli organismi di valutazione della conformità.
2. A norma del presente articolo, i ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia sono presentati dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio e quelli contro le decisioni degli altri organismi di valutazione della conformità al tribunale amministrativo del luogo ove è ubicata la sede di tali organismi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;123#art-12