Capo II

Art. 15

Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri

In vigore dal 2 mag 2024
1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorità. 3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall', commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-15

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Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri (Art. 15 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo