Capo III

Art. 19

Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

In vigore dal 25 dic 2021
1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, l'interessato presenta all'Autorità una segnalazione certificata di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento. 2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli elementi della predetta segnalazione, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la relativa presentazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-19

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Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta (Art. 19 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo