Capo IV

Art. 22

Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie

In vigore dal 2 mag 2024
1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, all'operatore di rete radiofonico in onde medie per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i criteri e le modalità di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica. 2. L'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2024.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-22

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Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie (Art. 22 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo