Titolo II

Art. 11

Competenze delle regioni

In vigore dal 2 mag 2024
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di servizi di media in ambito locale, nel rispetto dei principi generali di cui agli del presente testo unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi: a) trasmissione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito locale nell'ambito delle bande di frequenza previste per tali servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti trasmissivi, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e del paesaggio; c) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito locale; d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, e in caso di pregressa presenza sul mercato, degli investimenti operati nella realizzazione o nella manutenzione di infrastrutture o della produzione di opere originali, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati. 2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale... che abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata. 3. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico ai sensi del presente articolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle rispettive, specifiche competenze, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-11

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Competenze delle regioni (Art. 11 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo