Titolo II
Art. 9
Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
In vigore dal 25 dic 2021
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonché in conformità agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.
2. L'Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
3. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell' della legge n. 249 del 1997.
4. L'Autorità opera in indipendenza da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. Non chiede nè riceve istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento dei propri compiti, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.
5. L'Autorità approva e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.
6. L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell', comma 6, lettera c), numero 12) della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.
7. L'Autorità, quando riceve da un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana informazioni dalle quali possa evincersi l'intenzione del medesimo fornitore di offrire servizi destinati in tutto o in misura maggioritaria al pubblico ricompreso nel territorio di un altro Stato membro, ne dà tempestiva comunicazione all'autorità ovvero all'organismo nazionale di regolazione designato dallo stesso Stato membro.
8. L'Autorità, in caso di richiesta relativa alle attività di un fornitore di servizi di media sottoposto alla giurisdizione italiana proveniente dall'autorità ovvero dall'organismo nazionale di regolazione di un altro Stato membro, trasmette a quell'autorità o quell'organismo nazionale in discorso tutte le informazioni utili a soddisfare la richiesta entro un termine massimo di due mesi, salvo che il rispetto di tale termine sia impedito da ragioni ed esigenze debitamente motivate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-9