Titolo IIICapo I

Art. 13

Autorizzazione dell'attività di operatore di rete

In vigore dal 2 mag 2024
1. L'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell' del Codice delle comunicazioni elettroniche. 1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale. 2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di distinti provvedimenti disciplinati dall'Autorità con propri regolamenti. 3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed è rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche. 4. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-13

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Autorizzazione dell'attività di operatore di rete (Art. 13 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo