Art. 15 · Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri
Capo II

Art. 15

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Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri

In vigore dal 2 mag 2024
1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorità. 3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall', commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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