Art. 8

Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri

In vigore dal 14 dic 2021
1. Ai fini del presente decreto, la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, può scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, la UIF trasmette tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma 1 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorità competenti di cui all', al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo