Art. 8
8 / 15Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri
In vigore dal 14 dic 2021
1. Ai fini del presente decreto, la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, può scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, la UIF trasmette tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma 1 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorità competenti di cui all', al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186#art-8