Art. 10
Trattamento di dati personali
In vigore dal 14 dic 2021
1. Al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui agli , comma 2, si applica l' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. Gli accessi di cui all' e gli scambi di cui all' avvengono con modalità idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186#art-10