Art. 6
Scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri
In vigore dal 14 dic 2021
1. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un'autorità competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
2. Qualora l'autorità competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi di cui al comma 1 comunichi la necessità di utilizzare tali informazioni o analisi per finalità ulteriori rispetto a quelle ivi previste ovvero di trasmetterle ad altre autorità, agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia acquisiscono il previo consenso della UIF.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, possono richiedere, caso per caso, anche su attivazione degli altri organi delle indagini, alle autorità competenti di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie.
4. Le informazioni e le analisi finanziarie ottenute ai sensi del comma 3:
a) sono utilizzate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia per le finalità per cui sono state fornite, assicurando la riservatezza e la tempestiva comunicazione agli organi delle indagini di cui al comma 3;
b) possono essere utilizzate per finalità ulteriori o comunicate ad altre amministrazioni e organismi nazionali diversi da quelli di cui al comma 3, solo previo consenso della FIU dello Stato che le ha fornite, nel rispetto del principio di cui all', paragrafo 1., lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e del disposto di cui all', comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure, che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186#art-6