Art. 6
Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati
In vigore dal 29 apr 2022
1. Il Consiglio superiore della magistratura destina i magistrati nominati procuratori europei delegati alle sedi indicate nell', disponendo il trasferimento e, se necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle disponibilità manifestate in relazione alle sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all', commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Fermo quanto previsto dall', comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.
2. Con la delibera di trasferimento, qualora l'accordo di cui all', comma 1, preveda che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di pubblico ministero nazionale, il Consiglio superiore della magistratura dispone l'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria in misura corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1 e, nel caso di cui all', comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
3. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all', comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
4. Il Consiglio superiore della magistratura richiede, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.
5. Fermo quanto previsto dal comma 3 e dall', comma 1, il procuratore europeo delegato informa senza ritardo il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia:
a) quando riceve formale notizia dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento;
b) quando, in un caso assegnatogli, la camera permanente assume una decisione di riassegnazione per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento o il procuratore europeo adotta la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.
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