Art. 5
Autorità competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati
In vigore dal 29 apr 2022
1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'autorità competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura europea, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall' del regolamento e dal presente decreto. Nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo è accordato all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, nonché alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.
3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non hanno compiuto il sessantaquattresimo anno di età e hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. Quando l'accordo di cui all', paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.
4. I magistrati interessati presentano una dichiarazione di disponibilità in relazione a una o più delle sedi indicate nell', allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonché il possesso degli altri requisiti richiesti dall' del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati, le dichiarazioni di disponibilità pervenute nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2. Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell', le disposizioni di cui all', commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio superiore della magistratura designa con delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell' e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento.
7. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione al procuratore capo europeo dei nominativi dei magistrati designati.
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