Art. 3

Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo

In vigore dal 6 feb 2021
Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo 1. Il magistrato nominato al posto di procuratore europeo dal Consiglio dell'Unione europea è collocato fuori del ruolo organico della magistratura, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di collocamento fuori ruolo per lo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo non è computato nel termine decennale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e all', comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo, cessa il trattamento economico erogato dal Ministero della giustizia a suo favore.
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Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo (Art. 3 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».) — Testo vigente | Portale Normativo