Art. 2
Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di procuratore europeo
In vigore dal 6 feb 2021
1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'autorità competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall' del regolamento e dal presente decreto.
3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non hanno compiuto il cinquantanovesimo anno di età e hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.
4. I candidati allegano alla dichiarazione di disponibilità ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il possesso dei requisiti richiesti dall' del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2.
5. Le dichiarazioni di disponibilità sono immediatamente trasmesse al Ministro della giustizia.
6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta le dichiarazioni di disponibilità nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2 e, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, approva con delibera motivata una proposta di designazione di tre candidati idonei e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei quindici giorni successivi, può formulare osservazioni, anche proponendo una diversa designazione.
7. Nei quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura designa i tre candidati con delibera motivata. Quando non accoglie le osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 6, la delibera ne indica specificamente le ragioni. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione dei nominativi dei candidati al Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni
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