Capo IX

Art. 44

Controperizia

In vigore dal 13 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell' del regolamento (UE) 2017/625.
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Controperizia (Art. 44 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo