Capo IX

Art. 43

Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

In vigore dal 13 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi o a persone fisiche ai sensi degli del regolamento (UE) 2017/625.
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Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (Art. 43 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo