Capo IX

Art. 46

Posti di controllo frontalieri

In vigore dal 13 mar 2021
1. I punti di entrata già individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625. 2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali è stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2017/625. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, può essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformità all' del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019. 7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie. 8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. 9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all' l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2017/625.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-46

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