Capo VIII
Art. 39
Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante
In vigore dal 13 mar 2021
Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso
del passaporto delle piante
1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalità e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all', comma 4.
2. I campi di produzione ubicati in regioni diverse da quelle ove è ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attività di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che darà accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attività effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale di riferimento.
3. Qualora gli esiti delle attività effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'.
4. Qualora l'inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-39