Capo VII

Art. 34

Registro ufficiale degli operatori professionali

In vigore dal 13 mar 2021
1. Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, è istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento. 2. I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante nella sezione controlli ufficiali del SIPP, di cui all'. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, può decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, di non applicare l'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attività relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-34

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Registro ufficiale degli operatori professionali (Art. 34 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo