Capo VI
Art. 33
Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria
In vigore dal 13 mar 2021
1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure fitosanitarie che prevedono la rimozione delle piante in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico, nelle quali non sia allo stato accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni, e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.
Storico versioni
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