Capo VI

Art. 30

Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi

In vigore dal 13 mar 2021
1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all', il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea. 2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all', in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-30

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Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi (Art. 30 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo