Capo VI
Art. 30
30 / 60Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi
In vigore dal 13 mar 2021
1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all', il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.
2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all', in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-30