Capo VIII

Art. 40

Annullamento o rimozione del passaporto delle piante

In vigore dal 13 mar 2021
1. L'operatore professionale, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni richiamate dall'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che ha sotto il proprio controllo, annulla e, ove possibile, rimuove il passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031. 2. Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto dal comma 1, il Servizio fitosanitario competente per territorio intima allo stesso di annullare il passaporto delle piante e di rimuoverlo dall'unità di vendita.
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Annullamento o rimozione del passaporto delle piante (Art. 40 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo