Titolo XIVCapo I

Art. 181

Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 120).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal Prefetto e dal Comitato di cui all' in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all', e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalità per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure di cui agli , tenendo conto anche delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'. 2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano di emergenza viene riesaminato ed adeguato e, se del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui all', secondo le procedure di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-181

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Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 120). (Art. 181 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo