Titolo XIV›Capo I
Art. 179
Predisposizione del piano di emergenza esterna (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 118).
In vigore dal 18 gen 2023
1. Il Prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli ai sensi dell', comma 3 predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia.
2. Per l'attività di cui al comma 1 il Prefetto si avvale del «Comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare» di cui all'.
3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al comma 2 esperti dell'ISIN e l'esercente interessato.
4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda prevedibile l'estensione a più province delle situazioni di esposizione di emergenza, deve essere predisposto un piano di emergenza per ciascuna provincia con le modalità previste ai commi 1 e 2, d'intesa fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei piani provinciali è demandato al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-179