Titolo XIVCapo I

Art. 177

Piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 116).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione in situazioni di emergenza, per ciascuno degli impianti previsti dagli deve essere predisposto un piano di emergenza esterna. 2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono, dalle autorità responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-177

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Piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 116). (Art. 177 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo