Titolo XIVCapo I

Art. 188

Esercitazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126)

In vigore dal 18 gen 2023
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria competenza effettuano esercitazioni al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente Titolo e dei relativi strumenti di attuazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-188

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Esercitazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126) (Art. 188 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo