Titolo XIV›Capo I
Art. 188
213 / 246Esercitazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126)
In vigore dal 18 gen 2023
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria competenza effettuano esercitazioni al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente Titolo e dei relativi strumenti di attuazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-188