Titolo XIV›Capo I
Art. 190
Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-quater).
In vigore dal 27 ago 2020
1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di emergenza nonché nel corso delle attività di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-190