Art. 7

Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo

In vigore dal 25 giu 2020
1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è inserito il seguente: «Art. 22-bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo). - 1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarità. 2. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete è consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.».
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