Art. 4

Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

In vigore dal 25 giu 2020
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4. 2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis. 4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validità della qualificazione di cui all'articolo 14.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;50#art-4

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