Art. 9
Rete dell'Unione europea delle patenti di guida
In vigore dal 25 giu 2020
1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida).
- 1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".
2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.
3. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;50#art-9