Art. 10

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 giu 2020
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;50#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo