Art. 10
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 giu 2020
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;50#art-10