Art. 2
Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
In vigore dal 25 giu 2020
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 è richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;50#art-2