Art. 12 quater

Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti

In vigore dal 15 ott 2024
1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell', comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione. 2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell', comma 2, trasmettono al Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione. 3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, presentati dalle società di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 5. Le società di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall' del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio. 6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all', paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento medesimo. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi. 7. La società attribuita all'Italia ai sensi dell', commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all', paragrafo 2, lettere da a ) a d) del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5, del regolamento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-12-quater

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