Art. 12 quinquies
Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto
In vigore dal 15 ott 2024
1. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli .
2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. È nullo qualsiasi patto contrario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-12-quinquies