Art. 12 bis

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 ott 2024
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell', comma 1. 2. L'assegnazione di quote, a norma dell', e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano: a) al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; b) al 100 per cento delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; d) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-12-bis

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