Art. 12 sexies
Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente
In vigore dal 15 ott 2024
1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato le società di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonché quelle individuate ai sensi del comma 2.
2. Le società di navigazione le cui navi entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1° gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato:
a) quando la società di navigazione è registrata in Italia;
b) quando una nave, di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, è attribuita all'Italia la società di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali.
3. L'attribuzione all'Italia di una società di navigazione inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attività della società di navigazione o nella sua registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-12-sexies