Art. 6
Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
In vigore dal 23 giu 2020
Modifiche all'articolo 4-ter
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 3, le parole «, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;
c) il comma 4 è abrogato;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le verifiche della conformità delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43#art-6