Art. 5
Modifiche all'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
In vigore dal 23 giu 2020
Modifiche all'articolo 4-bis
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, è sostituito dal seguente:
«Art. 4-bis (Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri). - 1. Fermi restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all', le navi ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B, devono essere conformi agli del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65.
2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio non possono operare nei tratti di mare "A" e "B".».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43#art-5