Art. 5

Modifiche all'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

In vigore dal 23 giu 2020
Modifiche all'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, è sostituito dal seguente: «Art. 4-bis (Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri). - 1. Fermi restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all', le navi ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B, devono essere conformi agli del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65. 2. Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio non possono operare nei tratti di mare "A" e "B".».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43#art-5

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